Emergenza coronavirus, Campania in Zona Rossa dall’8 al 21 marzo 2021
NAPOLI. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato ieri le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo 2021: da questo giorno e fino al 21 marzo 2021 la Campania sarà in Zona Rossa. Ecco le regole e divieti.
Spostamenti – È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in Zona Rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
Vietato uscire dal proprio Comune anche per andare in una seconda abitazione. È vietato, in ogni caso, invitare amici o parenti che non facciano parte del proprio nucleo familiare.
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è sempre consentito anche tra Comuni, Regioni, Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune, Regione o Provincia autonoma.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente indispensabili a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
Scuola – Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado che si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.
Attività commerciali – Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Chiusi i servizi alla persona: parrucchieri, barbieri ed estetisti.
Bar e ristoranti – Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
È consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati. È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
È consentita fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00
Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività motoria e sportiva – Tutte le attività sportive, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, cioè mascherina.
È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Altre informazioni nelle faq del Ministero al link https:bit.ly3kP9QnB