“Procedura urbanistica illegittima”: il Tar Campania annulla il Progetto Hub a Pompei

POMPEI. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dopo aver riunito alcuni ricorsi presentati contro il progetto per l’Hub di interscambio ferroviario di Pompei fra la linea Rfi Napoli Salerno (storica) e Circumvesuviana Napoli-Sorrento ha annullato il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Pompei, del Ministero della Difesa, nelle persone dei rispettivi ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.

Inoltre ha condannato la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. al pagamento delle spese del giudizio, in favore delle parti ricorrenti. Il progetto definitivo prevedeva la realizzazione della nuova fermata in linea di Rfi, costituita da un fabbricato viaggiatori “a ponte” e due marciapiedi con il riutilizzo dei fabbricati della fermata storica Pompei Scavi.

Prevedeva anche una passerella pedonale sopraelevata d’interscambio tra la nuova fermata Rfi e quella Eav Villa dei Misteri, per migliorare il collegamento con l’ingresso di piazza Esedra al sito archeologico, e un nuovo parcheggio auto a servizio della fermata ferroviaria, accessibile dalla viabilità pubblica, oltre a nuove viabilità e razionalizzazione dei flussi viari e ciclopedonali, anche con pedonalizzazione parziale di via Plinio.

In definitiva la sentenza ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai ricorrenti, che vedevano minacciati i propri interessi con espropri che avrebbero ridotto gli spazi aziendali ridimensionandone l’attività e avrebbero comportato tagli occupazionali. Inoltre i venditori ambulanti di souvenir che operano fuori l’ingresso di piazza Esedra degli Scavi di Pompei erano preoccupati per un probabile calo delle vendite.

Sul versante opposto l’annullamento del Progetto Hub (se confermato da un eventuale ricorso al Consiglio di Stato) comporterà la perdita di un’opera pubblica che avrebbe potuto, secondo alcuni, migliorare l’efficienza del servizio ferroviario, specialmente quello con Roma. Sarebbero state annullate, inoltre, la manutenzione straordinaria progettata per via Plinio e le iniziative urbanistiche di facilitazione del flusso veicolare (e la sosta) su gomma (da e per) l’area occidentale di Pompei.

Secondo la sentenza (interpretata con intervista alla gentile avvocata Luisa Destobbeleer, rappresentante legale di alcuni ricorrenti) i motivi che stanno alla base dell’annullamento del progetto di Hub di interscambio ferroviario con interventi migliorativi all’accessibilità agli scavi di Pompei, risiedono nell’illegittimità della procedura urbanistica condotta ai sensi del Dpr n. 383 del 1994 (regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale).

Difatti il Comune (ente fondamentale della conferenza dei servizi) non ha presentato la variante urbanistica del progetto al vaglio del consiglio comunale prima della conferenza dei servizi. Una formalità indispensabile per la validità della procedura di fattibilità progettuale di modifica della rete stradale sul territorio comunale, in zona E-agricola del vigente piano regolatore del Comune di Pompei.

In secondo luogo, per quanto concerne le incompatibilità del progetto con il Piano Territoriale Paesistico (Ptp) dei Comuni vesuviani di cui al Dm 4 luglio 2002, deve ritenersi insufficiente il solo “parere favorevole con prescrizioni” espresso dal Parco Archeologico di Pompei.

Durante la conferenza di servizi si sarebbe dovuto accertare (anche) il rispetto della normativa paesistico-ambientale. L’articolo 145, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 dispone che “le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico”.

Inoltre il progetto non era assistito da autorizzazione paesaggistica (parliamo di un’area fortemente vincolata in quanto di primaria importanza archeologica). L’articolo 11 del Ptp prevede che in area sottoposta alle norme di tutela di protezione integrale sono ammessi soltanto “interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde, interventi di prevenzione dagli incendi, di risanamento e restauro ambientale, di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale e carrabile”.

Al contrario, “è vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo, sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o infrastrutture aeree, è vietata la coltivazione delle cave esistenti nella zona, l’alterazione dell’andamento naturale del terreno, il taglio e l’espianto delle piante di alto fusto e della vegetazione arbustiva”.

A parte il silenzio della Regione, resta il fatto che l’amministrazione procedente non si sia fatta carico della ponderazione degli interessi paesaggistici – sotto il profilo della compatibilità del progetto con il Ptp – e che all’esito della conferenza di servizi non siano state assunte determinazioni al riguardo.

Mario Cardone

Mario Cardone

Ex socialista, ex bancario, ex sindacalista. Giornalista e blogger, ha una moglie, una figlia filosofa e 5 gatti. Su Facebook cura il blog "Food & Territorio di Mario Cardone".

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