Progetto Hub a Pompei, entra nel vivo la battaglia legale: ci sarà il ricorso al Consiglio di Stato
POMPEI. «Le sentenze non si commentano» ha osservato il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtrieghel, sulla recente sentenza di illegittimità della procedura per la realizzazione dell’Hub di Interscambio Ferroviario nel Comune di Pompei fra la linea Rfi Napoli Salerno (storica) e Circumvesuviana-Eav Napoli-Sorrento.
Allo stesso tempo il dirigente MiC ha annunciato a riguardo ricorso al Consiglio di Stato, per cui avrebbe concordato con i legali accreditati la linea giudiziaria per mantenere la validità del progetto. Quest’ultimo prevede una nuova fermata a Pompei su linea di Rfi, con il riutilizzo dei fabbricati della fermata storica Pompei Scavi, una passerella pedonale d’interscambio tra la nuova fermata Rfi e quella Eav Villa dei Misteri, dotata di parcheggio accessibile, oltre a vari interventi urbanistici e viari.
Abbiamo scritto che le motivazioni alla base della summenzionata sentenza riguardano vizi di legittimità sulla procedura di formazione del provvedimento urbanistico per due fondamentali motivi che dovranno essere contestati in sede d’appello in Consiglio di Stato.
Il primo riguarda la mancanza dell’approvazione della variante urbanistica da parte del consiglio comunale di Pompei, motivata da un intervento in zona E-agricola del vigente Piano regolatore. Il secondo motivo attiene alle incompatibilità del progetto con il Piano Territoriale Paesistico (Ptp) dei Comuni Vesuviani. È stato ritenuto insufficiente il “parere favorevole con prescrizioni” espresso dal Parco Archeologico di Pompei. La conferenza dei servizi avrebbe dovuto prevedere l’accertamento della normativa paesaggistico-ambientale.
Inoltre il Progetto Hub non era assistito da autorizzazione paesaggistica, mentre il Ptp prevede che in area sottoposta alle norme di tutela di protezione integrale siano ammessi soltanto “interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde, interventi di prevenzione dagli incendi di risanamento e restauro ambientale, di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale e carrabile”. Inoltre viene elencata una serie di divieti.
A parte il silenzio della Regione – secondo la settima sezione del Tar della Campania – resta il fatto che l’amministrazione procedente non si è fatta carico della ponderazione degli interessi paesaggistici – sotto il profilo della compatibilità del progetto con il Ptp – e che all’esito della conferenza dei servizi non siano state assunte determinazioni al riguardo.