Progetto Hub Pompei: il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar
POMPEI. Due locuzioni latine, fumus boni iuris e periculum in mora, sono le due formule utilizzate dal Consiglio di Stato per chiarire da che parte pende la bilancia. Vale a dire quali sono gli interessi prevalenti per la collettività relativamente alla realizzazione del progetto “Hub di Interscambio Ferroviario nel Comune di Pompei fra la linea Rfi Napoli Salerno (storica) e Circumvesuviana-Eav Napoli-Sorrento”. Entrambe si possono sintetizzare con un motto nella stessa lingua: Ubi maior, minor cessat.
In conclusione l’istanza del 6 giugno 2024 di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, che aveva accolto il ricorso di primo grado, viene accolta sulla base del criterio prioritario di salvaguardia dell’interesse pubblico alla realizzazione di un’opera d’interesse statale strategico, inserita nel Piano operativo Fondo Sviluppo e Coesione-Infrastrutture 2014-2020.
Vale inoltre la considerazione fondamentale che la sua mancata realizzazione, entro il mese di dicembre 2025, implicherebbe la perdita del significativo finanziamento pubblico, dell’ammontare di 30 milioni di euro. Motivo per cui la quarta sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata, fissando l’udienza del 19 dicembre 2024 per la trattazione del merito della vertenza.
In sintesi Rfi aveva presentato ricorso per salvare un progetto che prevede una nuova fermata a Pompei su linea di Rfi, con il riutilizzo dei fabbricati della fermata storica Pompei Scavi, una passerella pedonale d’interscambio tra la nuova fermata Rfi e quella Eav Villa dei Misteri, dotata di parcheggio accessibile, oltre a vari interventi urbanistici e viari.
Le motivazioni alla base della sentenza del Tar riguardavano vizi di legittimità del provvedimento (che dovrebbero essere sanati entro il 19 dicembre) per la mancanza di approvazione della variante urbanistica dal consiglio comunale di Pompei, motivata da un intervento in zona E-agricola del vigente Piano regolatore.
Il secondo motivo riguarda le incompatibilità del progetto con il Piano Territoriale Paesistico (Ptp) dei Comuni Vesuviani per cui, premessa l’insufficienza del “parere favorevole con prescrizioni” del Parco Archeologico di Pompei, sarebbe stato compito della conferenza dei servizi l’accertamento della normativa paesaggistico-ambientale.
Inoltre il Progetto Hub non aveva l’autorizzazione paesaggistica prevista nei termini di legge (anch’essa da formalizzare nei tempi prescritti). A parte il silenzio della Regione, secondo la settima sezione del Tar della Campania, l’amministrazione procedente non si è fatta carico della compatibilità degli interessi paesaggistici con il Ptp, né sarebbero state assunte determinazioni a riguardo dalla conferenza dei servizi.